Art. 4.
(Coordinamento delle misure economiche erogate dello Stato nei LESNA).

      1. Per le persone riconosciute non autosufficienti ai sensi della presente legge, i LESNA sono integrati e coordinati con le misure di carattere economico erogate dallo Stato alle persone con invalidità, sordomutismo e cecità, di cui alle leggi 10 febbraio 1962, n. 66, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, 30 marzo 1971, n. 118, 11 febbraio 1980, n. 18, ed ai decreti legislativi 21 novembre 1988, n. 508, e 23 novembre 1988, n. 509.
      2. Fatti salvi i benefìci in atto e i diritti maturati fino all'entrata in vigore del Piano nazionale di cui all'articolo 5, la concessione delle prestazioni economiche di cui al comma 1 del presente articolo, a decorrere dalla data prevista dallo stesso Piano, è effettuata all'interno della valutazione delle condizioni psico-fisiche del richiedente, con le modalità indicate all'articolo 2.
      3. Le prestazioni economiche di cui al presente articolo sono erogate anche nel caso in cui la persona non autosufficiente sia ospitata in strutture semiresidenziali e residenziali non riabilitative, prevedendo l'utilizzo degli emolumenti economici percepiti, come concorso ai costi della tariffa alberghiera, ferma restando l'attribuzione alla persona non autosufficiente di una somma non inferiore al 25 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.